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Ordinanza — n. 39341/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39341/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39341/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANTIA SALVATORE nato a TERMINI IMERESE il 0:3/03/1981 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 17 settembre 2020, con cui il Tribunale di Termini Imerese aveva dichiarato Salvatore Mantia colpevole del reato di cui all'art. 4 I. n. 110/1975, commesso il 18 novembre 2016, condannandolo alla pena di anni uno e mesi due di arresto ed € 2.000 di ammenda; rilevato che il ricorrente ha denunciato il difetto di motivazione: - con il primo motivo, in ordine alla sussistenza di giustificato motivo del porto dei due coltelli a serramanico, necessari nell'attività di commerciante ambulante; - con il secondo motivo, in ordine al diniego dell'attenuante speciale; - con il terzo motivo, in relazione al diniego dell'esimente del fatto di particolare tenuità e in ordine alla commisurazione della pena; ritenuto che i motivi sono manifestamente infondati avendo il sec.ondo giudice preso posizione, motivando adeguatamente, su ciascuno dei punti della decisione oggetto delle censore proposte con il ricorso; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39341/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4 I. n. 110/1975, commesso il 18 novembre 2016, condannandolo alla pena di anni uno e mesi due di arresto ed € 2.000 di ammenda; rilevato che il ricorrente ha denunciato il difetto di motivazione: - con il primo motivo, in ordine alla sussistenza di giustificato motivo del porto dei due coltelli a serramanico, necessari nell'attività di commerciante ambulante; - con il secondo motivo, in ordine al diniego dell'attenuante speciale; - con il terzo motivo, in relazione al diniego dell'esimente del fatto di particolare tenuità e in ordine alla commisurazione della pena; ritenuto che i motivi sono manifestamente infondati avendo il sec.ondo giudice preso posizione, motivando adeguatamente, su ciascuno dei punti della decisione oggetto delle censore proposte con il ricorso; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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circostanza attenuante risarcimento per atto illecito traffico aggravato di stupefacenti difesa contro le pratiche commerciali illecite sanzione penale furto per mestiere
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANTIA SALVATORE nato a TERMINI IMERESE il 0:3/03/1981 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 17 settembre 2020, con cui il Tribunale di Termini Imerese aveva dichiarato Salvatore Mantia colpevole del reato di cui all'art. 4 I. n. 110/1975, commesso il 18 novembre 2016, condannandolo alla pena di anni uno e mesi due di arresto ed € 2.000 di ammenda; rilevato che il ricorrente ha denunciato il difetto di motivazione: - con il primo motivo, in ordine alla sussistenza di giustificato motivo del porto dei due coltelli a serramanico, necessari nell'attività di commerciante ambulante; - con il secondo motivo, in ordine al diniego dell'attenuante speciale; - con il terzo motivo, in relazione al diniego dell'esimente del fatto di particolare tenuità e in ordine alla commisurazione della pena; ritenuto che i motivi sono manifestamente infondati avendo il sec.ondo giudice preso posizione, motivando adeguatamente, su ciascuno dei punti della decisione oggetto delle censore proposte con il ricorso; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno