Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and procedural defects, rejecting prescription defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for exemption based on special minor circumstances and raised prescription issues, but the court found the first ground generic and lacking specific motivation. Consequently, the court ruled that procedural defects preclude the examination of the prescription defense, adhering to established precedent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic or lack specific motivation, thereby precluding the court from examining subsequent defenses like prescription.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO EMANUELE RAUL nato a PALERMO il 11/07/1992 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 9 ottobre 2018, con cui il Tribunale di Palermo aveva dichiarato Emanuele Raul Garofalo colpevole del reato di cui all'art. 4 I. n. 110/1975, commesso il 18 ottobre 2016, condannandolo alla pena di mesi quattro di arresto ed C 800 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 131- bis cod. pen. in relazione alla mancata applicazione della esimente del fatto di speciale tenuità, e, con il secondo motivo, l'intervenuto decorso del termine di prescrizione; ritenuto che il primo motivo è generico, in quanto esprime una censura motivazionale di cui non viene data contezza, limitandosi la difesa a riportare precedenti giurisprudenziali e a sostenere che l'esimente doveva essere applicata nel caso in esame, senza alcun confronto con la motivazione resa sul punto dal secondo giudice; ritenuto che l'inammissibilità del ricorso - qui dichiarata - impone di ritenere non rilevante a fini di prescrizione il decorso del tempo successivo alla pronuncia della decisione impugnata, in conformità agli orientamenti emersi nella presente sede di legittimità tesi a riconoscere che le cause originarie di inammissibilità precludono la valida instaurazione della ulteriore fase di impugnazione (Sez.
Un., 30.6.1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez. Un., 22.11.2000, D. L., Rv. 217266; Sez. Un., 22.3.2005, Bracale, Rv. 231164); ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gi