Italian Court dismisses appeal against criminal sentence increase for cocaine trafficking due to lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Pietro Catalano's appeal against the Palermo Court of Appeal's order inadmissible. The appellant argued that the two-year prison sentence and €6,000 fine were excessive compared to similar cases, citing a lack of justification for the increased penalty. The court rejected this claim, finding the lower court's reasoning based on the significant quantity of cocaine and the appellant's established connections with suppliers sufficient to justify the punishment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the complaint regarding the increase in penalty is manifestly unfounded, as the lower court has adequately justified the sentence based on qualitative and quantitative factors and the offender's capacity to offend.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO PIETRO nato a PALERMO il 29/08/1982 avverso l'ordinanza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha accolto la richiesta, presentata da Pietro Catalano, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'aumento di pena operato per il reato separatamente giudicato in sede di cognizione, determinato in anni due di reclusione ed C 6000 di multa, misura eccessiva rispetto alla pena individuata per reati analoghi; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, avendo l'ordinanza giustificato la commisurazione della pena in ragione del dato qualitativo e quantitativo - trattandosi di quasi sei chili di cocaina - e della capacità a delinquere, desumibile dai "radicati rapporti con i fornitori napoletani"; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 202