Ordinanza — n. 39338/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SALVO GIACINTO nato a BAGHERIA il 17/05/1943 avverso l'ordinanza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha accolto la richiesta, presentata da Giacinto Di Salvo, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. in quanto gli aumenti di pena per i reati satellite erano stati maggiori delle pene inflitte nei giudizi di cognizione; ritenuto che il motivo è generico in quanto non precisa quale commisurazione della pena sarebbe illegale né il parametro che risulterebbe illegittimamente superato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39338/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SALVO GIACINTO nato a BAGHERIA il 17/05/1943 avverso l'ordinanza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha accolto la richiesta, presentata da Giacinto Di Salvo, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. in quanto gli aumenti di pena per i reati satellite erano stati maggiori delle pene inflitte nei giudizi di cognizione; ritenuto che il motivo è generico in quanto non precisa quale commisurazione della pena sarebbe illegale né il parametro che risulterebbe illegittimamente superato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022.