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Ordinanza — n. 39338/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39338/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39338/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SALVO GIACINTO nato a BAGHERIA il 17/05/1943 avverso l'ordinanza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha accolto la richiesta, presentata da Giacinto Di Salvo, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. in quanto gli aumenti di pena per i reati satellite erano stati maggiori delle pene inflitte nei giudizi di cognizione; ritenuto che il motivo è generico in quanto non precisa quale commisurazione della pena sarebbe illegale né il parametro che risulterebbe illegittimamente superato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39338/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022.

Parole chiave

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aggravamento della pena maggiorazione dissuasiva riesame dell'entità pena sanzioni penali modifica della sentenza indennità maggiorata

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SALVO GIACINTO nato a BAGHERIA il 17/05/1943 avverso l'ordinanza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha accolto la richiesta, presentata da Giacinto Di Salvo, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. in quanto gli aumenti di pena per i reati satellite erano stati maggiori delle pene inflitte nei giudizi di cognizione; ritenuto che il motivo è generico in quanto non precisa quale commisurazione della pena sarebbe illegale né il parametro che risulterebbe illegittimamente superato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022.