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Ordinanza — n. 39337/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39337/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39337/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUMAGALLI BERETTA NORBERTO nato a MONZA il 15/04/1996 avverso l'ordinanza del 12/01/2022 del GIP TRIBUNALE di LECCOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da norberto Fumagalli Beretta, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il difensore ha depositato Ig13 memoria difensiva; ttt rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione e violazione dell'art. 81 cod. pen., in quanto la richiesta aveva ad oggetto reati omogenei commessi in luoghi e tempi tra loro prossimi, e con diversi concorrenti solo perché i correi del primo gruppo di reati erano stati arrestati; ritenuto che il motivo ha contenuto di merito, non consentito nel giudizio di legittimità, e riguarda dati fattuali già esaminati dal primo giudice che, con mctivazione in questa sede non censurabile ha evidenziato che i reati del secondo gruppo erano stati commessi con diversi correi e dopo la pronuncia della sentenza di condanna per i reati commessi anteriormente; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 39337/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cod. pen., in quanto la richiesta aveva ad oggetto reati omogenei commessi in luoghi e tempi tra loro prossimi, e con diversi concorrenti solo perché i correi del primo gruppo di reati erano stati arrestati; ritenuto che il motivo ha contenuto di merito, non consentito nel giudizio di legittimità, e riguarda dati fattuali già esaminati dal primo giudice che, con mctivazione in questa sede non censurabile ha evidenziato che i reati del secondo gruppo erano stati commessi con diversi correi e dopo la pronuncia della sentenza di condanna per i reati commessi anteriormente; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reato continuato correità reiterazione di reati penali concorso materiale di reati cooperazione giudiziaria in materia penale doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUMAGALLI BERETTA NORBERTO nato a MONZA il 15/04/1996 avverso l'ordinanza del 12/01/2022 del GIP TRIBUNALE di LECCOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da norberto Fumagalli Beretta, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il difensore ha depositato Ig13 memoria difensiva; ttt rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione e violazione dell'art. 81 cod. pen., in quanto la richiesta aveva ad oggetto reati omogenei commessi in luoghi e tempi tra loro prossimi, e con diversi concorrenti solo perché i correi del primo gruppo di reati erano stati arrestati; ritenuto che il motivo ha contenuto di merito, non consentito nel giudizio di legittimità, e riguarda dati fattuali già esaminati dal primo giudice che, con mctivazione in questa sede non censurabile ha evidenziato che i reati del secondo gruppo erano stati commessi con diversi correi e dopo la pronuncia della sentenza di condanna per i reati commessi anteriormente; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 20