Ordinanza — n. 39337/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUMAGALLI BERETTA NORBERTO nato a MONZA il 15/04/1996 avverso l'ordinanza del 12/01/2022 del GIP TRIBUNALE di LECCOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da norberto Fumagalli Beretta, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il difensore ha depositato Ig13 memoria difensiva; ttt rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione e violazione dell'art. 81 cod. pen., in quanto la richiesta aveva ad oggetto reati omogenei commessi in luoghi e tempi tra loro prossimi, e con diversi concorrenti solo perché i correi del primo gruppo di reati erano stati arrestati; ritenuto che il motivo ha contenuto di merito, non consentito nel giudizio di legittimità, e riguarda dati fattuali già esaminati dal primo giudice che, con mctivazione in questa sede non censurabile ha evidenziato che i reati del secondo gruppo erano stati commessi con diversi correi e dopo la pronuncia della sentenza di condanna per i reati commessi anteriormente; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 39337/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cod. pen., in quanto la richiesta aveva ad oggetto reati omogenei commessi in luoghi e tempi tra loro prossimi, e con diversi concorrenti solo perché i correi del primo gruppo di reati erano stati arrestati; ritenuto che il motivo ha contenuto di merito, non consentito nel giudizio di legittimità, e riguarda dati fattuali già esaminati dal primo giudice che, con mctivazione in questa sede non censurabile ha evidenziato che i reati del secondo gruppo erano stati commessi con diversi correi e dopo la pronuncia della sentenza di condanna per i reati commessi anteriormente; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUMAGALLI BERETTA NORBERTO nato a MONZA il 15/04/1996 avverso l'ordinanza del 12/01/2022 del GIP TRIBUNALE di LECCOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da norberto Fumagalli Beretta, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il difensore ha depositato Ig13 memoria difensiva; ttt rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione e violazione dell'art. 81 cod. pen., in quanto la richiesta aveva ad oggetto reati omogenei commessi in luoghi e tempi tra loro prossimi, e con diversi concorrenti solo perché i correi del primo gruppo di reati erano stati arrestati; ritenuto che il motivo ha contenuto di merito, non consentito nel giudizio di legittimità, e riguarda dati fattuali già esaminati dal primo giudice che, con mctivazione in questa sede non censurabile ha evidenziato che i reati del secondo gruppo erano stati commessi con diversi correi e dopo la pronuncia della sentenza di condanna per i reati commessi anteriormente; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 20