Italian Court dismisses appeal for executivity of consecutive crimes due to lack of reasoning on merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Ali Fall inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to provide sufficient reasoning regarding the continuity of four similar crimes committed within seven months. The Supreme Court rejected this claim, noting that the first instance judge had already evaluated the merits, specifically finding that the defendant was caught red-handed twice and convicted before the subsequent crimes were consummated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal against an order rejecting a request for the executivity of consecutive crimes is inadmissible if it merely proposes arguments of merit already evaluated by the first instance judge without challenging the legal basis of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL ALI nato il 02/03/1987 avverso l'ordinanza del 20/09/2021 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Ali Fall, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione, trattandosi di quattro reati, tra loro omogenei, commessi nell'arco di sette mesi e nel medesimo territorio; ritenuto che il motivo propone argomenti di merito, già valutati dal primo giudice, il quale ha evidenziato che in due occasioni il reo era stato arrestato nella flagranza del reato e condannato prima della consumazione del reato successivo; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibi ità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022.