Ordinanza — n. 39334/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGLIALONGA REMO nato il 03/12/1998 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 3 ottobre 2019, con cui il Tribunale di Asti aveva dichiarato Remo Paglialonga colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 30 marzo 2018, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, avendo il primo giudice riconosciuto le attenuanti generiche; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39334/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGLIALONGA REMO nato il 03/12/1998 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 3 ottobre 2019, con cui il Tribunale di Asti aveva dichiarato Remo Paglialonga colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 30 marzo 2018, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, avendo il primo giudice riconosciuto le attenuanti generiche; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022.