Italian Court dismisses appeal for executivity of continued crimes due to lack of common deliberative moment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to recognize the executivity of continued crimes. The appellant argued for a violation of Article 81 of the Penal Code due to the foreign status of the offender, but the court found the appeal contained merits rather than procedural errors. Consequently, the court ruled that no common deliberative moment existed between the attempted murder and the subsequent crimes committed during arrest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; The request for recognition of the executivity of continued crimes is inadmissible if the facts lack a common deliberative moment, as the crimes must be intrinsically linked to the same criminal intent.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BICI EMILIAN nato il 10/07/1979 avverso l'ordinanza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Emilian Bici, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 81 cod. pen., in quanto i reati erano stati commessi in relazione alla condizione del reo, soggetto straniero presente sul territorio nazionale in violazione della normativa in materia; ritenuto che il motivo ha contenuto di merito e non si confronta con le specifiche ragioni della decisione che ha evidenziato come non vi possa essere stato un comune momento deliberativo tra il tentato omicidio, commesso il 21 gennaio 2018, e i reati commessi nel successivo mese di marzo all'atto dell'arresto per il precedente fatto; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibi ità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 20