Italian court dismisses appeal against criminal conviction for smuggling, ruling asylum claims were properly rejected.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Habiche Farid inadmissible regarding his criminal conviction for smuggling. The appellant argued that the lower court failed to evaluate his political asylum requests and his state of necessity, yet the first instance judge had already verified and rejected these administrative claims. The court upheld the dismissal because the initial judge correctly assessed the applicant's status and found him in possession of smuggled goods and illicit funds at the time of the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10-bis d.lvo n. 286/1998; Art. 60 c.p.: When a criminal conviction for smuggling occurs after the rejection of asylum requests, the appeal based on omitted evaluation of necessity is inadmissible if the first instance properly verified the administrative position and found evidence of illicit possession.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HABICHE FARID nato il 01/02/1978 avverso la sentenza del 11/06/2018 del GIUDICE DI PACE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato Farid Habiche colpevole del reato di cui all'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998, commesso il 9 gennaio 2016, condannandolo alla pena di C 5.000 di ammenda; rilevato che il ricorrente ha denunciato l'omessa valutazione delle richieste di asilo politico presentate dall'imputato e dello stato di necessità nella quale Io stesso si era trovato. ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, avendo il primo giudice provveduto a verificare la posizione amministrativa dell'imputato e così accertato il rigetto delle istanze proposte, e risultando che lo stesso al momento dell'accertamento era in possesso di tabacchi lavorati esteri di contrabbando e di una somma di danaro; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 20