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Ordinanza — n. 39329/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic; lacks specific legal argumentation regarding conviction and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39329/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the sole ground raised by the appellant. Lucio Formicola challenged his conviction for crimes committed between 2015 and 2016 and the resulting sentence, arguing only a violation of law and lack of motivation without specific factual correlation. The court rejected this because the complaint consisted merely of abstract principles rather than a concrete legal argument addressing the decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: An appeal must contain specific grounds linking the alleged error to the facts and law; generic complaints lacking this correlation are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of motivation conviction review sentencing appeal periodo di controllo carcerazione preventiva eccessiva vigilanza su base consolidata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 370 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMICOLA LUCIO nato a TORRE DEL GRECO il 28/10/1964 avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 16 luglio 2019, con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato Lucio Formicola colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso in data 8 ottobre 2015, 1 gennaio 2016 e 6 aprile 2016, condannandolo alla pena di mesi otto e giorni dieci di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza e alla commisurazione della pena; ritenuto che il motivo è generico, in quanto si limita ad affermazioni di principio senza alcuna correlazione con la decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022.