Italian Court dismisses appeals against conviction for aggravated theft due to generic and unfounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Rollo Giovanni and Rondinella Giuseppe inadmissible. The appellants argued for generic mitigating circumstances and challenged the conviction's reasoning, but the court found their submissions lacking in specific factual support. Consequently, the appeals were rejected because they failed to meet the threshold of concrete argumentation required by established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 62 bis c.p.: Appeals alleging generic violations of law or lack of motivation regarding mitigating circumstances are inadmissible if the lower court's decision contains sufficient references to decisive elements without needing exhaustive detail.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROLLO GIOVANNI nato a FOGGIA il 18/08/1987 RONDINELLA GIUSEPPE nato a FOGGIA il 28/07/1982 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Rollo Giovanni e Rondinella Giuseppe, con distinti atti, ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari, che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità dei suddetti imputati per il reato di furto pluriaggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente Rollo denunzia il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex ad 62 bis cod.pen., è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata);
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente Rondinella denunzia il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è generico, non indicando le prove delle quali si adduce l'omessa o erronea valutazione/assunzione; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente Rondinella denunzia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2022 Il Consigliere Estensore Il President