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Ordinanza — n. 39306/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as all grievances are inadmissible in final review proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39306/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in sentencing regarding generic mitigating circumstances and the evaluation of tax authority testimony. The court rejected these claims because the grievances sought a re-evaluation of facts and evidence, which is strictly prohibited in final review proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: In final review proceedings, grievances alleging violation of law regarding the evaluation of evidence or the granting of mitigating circumstances are inadmissible as they require a re-evaluation of facts not permitted at this stage.

Parole chiave

Generato dall'IA
final review proceedings inadmissible appeal mitigating circumstances evaluation of evidence tax authority testimony Italian criminal procedure costs and fine onere della prova del contribuente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERFORINI FRANZ nato a CASTELFIORENTINO il 20/03/1970 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Premesso che tutti i motivi di ricorso riproducono censure già adeguatamente disaminate da coerente motivazione e perciò non consentiti dalla legge in sede di legittimità. Posto che, in particolare, con il primo e il terzo motivo di ricorso, viene dedotta la asserita violazione di legge e la illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio concernente il reato di cui all'art. 2 D.Igs.74/2000, nella specie, quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, benché tali doglianze siano state disattese con motivazione congrua ed esente da vizi logici (v. pagina 2 della sentenza impugnata); per tali ragioni le censure oggetto del primo e terzo motivo non sono consentite dalla legge in sede di legittimità e quindi sono inammissibili.

Rilevato che con il secondo motivo veniva eccepita la dedotta violazione di legge in ordine alla valutazione della testimonianza dell'operatore dell'Agenzia delle Entrate, la quale, secondo il ricorrente, non sarebbe stata corroborata da altra documentazione comprovante la integrazione della fattispecie di reato. Considerato che la censura sollevata con il secondo motivo è volta a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, come noto non consentita dalla legge in sede di legittimità, per tale ragione la doglianza è da ritenere comunque inammissibile.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma che si quantifica in euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre 2022 sigliere este ore Il P