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Ordinanza — n. 39303/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals on abuse of building law prescription and conditional sentence suspension issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39303/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Sardo Cardalano and Paterna inadmissible. The appellants argued that the statute of limitations for illegal construction had expired and that they were not eligible for conditional sentence suspension. The court rejected these claims as they were not properly substantiated in the appeal act and contradicted established legal principles regarding the continuity of illegal acts and procedural requirements for suspension requests.

Regesto Legislator

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Art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001; In illegal construction cases, subsequent works constitute a new illicit act regardless of prior prescription, and conditional sentence suspension requires a specific request in the appeal act.

Parole chiave

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illegal construction statute of limitations conditional sentence suspension appeal inadmissibility procedural requirements proroga del permesso edilizio costruzione abusiva diritto alla riparazione dell'opera

Disposizioni normative citate

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Art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001
Considerato che il secondo motivo di ricorso, anch'esso comune ad entrambi i ricorrenti, il quale contesta il mancato rilievo della prescrizione del reato di costruzione abusiva di cui all'art. 44, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, Saracino
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposto da 1. Sardo Cardalano Calogero Giovanni, nato ad Agrigento il 20/06/1960 2. Paterna Laura, nata a Palermo il 13/03/1963 avverso la sentenza del 05/05/2021 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, il quale contesta il mancato rilievo della prescrizione del reato di costruzione abusiva di cui all'art. 44, lett. b), d.PR. n. 380 del 2001, deducendo l'irrilevanza delle condotte successive all'attività edificatoria del 2002, espone censure manifestamente infondate, perché relative a prospettazioni di enunciati ermeneutici in palese contrastol con il diato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di reati edilizi, la prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita, a prescindere dall'entità dei lavori eseguiti ed anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale strutturalmente ineriscono (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, Saracino, Rv. 282162-01);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, anch'esso comune ad entrambi i ricorrenti, il quale contesta il mancato rilievo della prescrizione del reato di costruzione abusiva di cui all'art. 44, lett. b), d.PR. n. 380 del 2001, deducendo che le opere successive al 2002 sarebbero state comunque realizzate in epoca non posteriore al 26 novembre 2015, con conseguente maturazione del tempo necessario a prescrivere prima della pronuncia della sentenza di appello, espone censure diverse da quelle consentite, perché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 3-5 della sentenza impugnata);

Ritenuto che le censure relative alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena al ricorrente Sardo Cardalano sono diverse da quelle consentite, perché non risulta proposta specifica istanza nell'atto di gravame o comunque nel giudizio di appello; Rilevato, pertanto, che i due ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 settembre 2022 Il Consigliere este