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Ordinanza — n. 39302/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39302/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39302/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Dragotta Giuseppe, nato a San Giuseppe lato il 08/10/1964 avverso la sentenza del 30/06/2021 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, il quale contesta le determinazioni della sentenza impugnata in tema di trattamento sanzionatorio inflitto per i reati di cui all'art. 256, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39302/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 256, comma 1, lett.

Parole chiave

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rifiuti non recuperabili sanzioni penali spreco alimentare lotta contro gli sprechi esportazione di rifiuti inquinamento prodotto dalle navi
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Dragotta Giuseppe, nato a San Giuseppe lato il 08/10/1964 avverso la sentenza del 30/06/2021 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, il quale contesta le determinazioni della sentenza impugnata in tema di trattamento sanzionatorio inflitto per i reati di cui all'art. 256, comma 1, lett.

a) e b), e 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006, espone censure manifestamente infondate, in quanto la Corte d'appello, con motivazione incensurabile, ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando tanto la gravità del fatto, non illogicamente affermata nonostante • l'esclusione della natura pericolosa dei rifiuti, anche per la cospicua quantità degli stessi, quanto i numerosi precedenti penali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente