Cassation court dismisses appeal for copyright infringement as generic and contradicts established case law on scannerization.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible for being generic and lacking specific factual grounds. The appellant argued against the denial of generic mitigating circumstances regarding the sale of scanned university textbooks without SIAE labels. The court rejected these claims because they contradicted binding precedent defining 'scannerization' as a form of reproduction under Article 171 ter of the Copyright Law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 171 ter, comma primo, lett. b), L. 22 aprile 1941, n. 633; The appeal is inadmissible if it raises generic grievances contrary to established case law interpreting the criminal protection of copyright regarding digital reproduction for profit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBRUZZESE ROSARIO nato a NAPOLI il 22/05/1985 avverso l'ordinanza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che con il primo e unico motivo di ricorso il ricorrente contesta vizio della motivazione, violazione di legge e inosservanza delle leggi processuali con riferimento al trattamento sanzionatorio, in particolare rispetto alla negata concessione delle attenuanti generiche, quanto al fatto di reato cui all'art. 171 ter lett.
b) LS 633/1941 contestato al ricorrente per aver riprodotto e posto in vendita opere didattiche universitarie in violazione della normativa sul diritto d'autore e privi di contrassegno SIAE. Considerato che la Corte territoriale ha ritenuto il ricorso in appello inammissibile per il carattere generico delle doglianze e, con motivazione no'n illogica, ha confermato la condanna e il trattamento sanzionatorio a essa correlata (v. pag. 2 della sentenza impugnata). Ritenuto che il motivo di ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'atto di appello è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in netto contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità che, invero, sul punto si è espressa: "In tema di tutela penale del diritto d'autore, integra il reato previsto dall'art. 171 ter, comma primo, lett. b), L. 22 aprile 1941, n. 633, la detenzione su elaboratore elettronico, per uso non personale ed al fine di profitto, di opera dell'ingegno abusivamente riprodotta mediante tecnica di scansionamento e destinata alla realizzazione di copie cartacee da porre in vendita.
In motivazione, la Corte ha osservato che la cd. "scannerizzazione" rientra, a mente del comma terzo dell'art. 68 della legge citata, tra i sistemi di riproduzione -analoghi alla fotocopia e alla xerocopia" (Sez. 3, Sentenza n. 23365 del 26/01/2016, Caggiano, Rv. 267342.- 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 set