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Ordinanza — n. 39298/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity and lack of new facts regarding tax debt and asset seizure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39298/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Alfio Samperi's appeal inadmissible due to its generic nature and failure to present new facts. Samperi merely reiterated the grounds used in his second-instance appeal without addressing the lower court's findings on tax debt and asset seizure. The court ruled that re-litigating merits already decided violates procedural rules and requires the rejection of the petition.

Regesto Legislator

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Art. 609, 610, 616 c.p.p.; A cassation appeal based solely on reiteration of second-instance grounds is inadmissible for genericity and lack of new factual evaluation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds rejection reiteration of appeal merits review prohibition procedural economy principle impugnabilità della decisione di rinvio ricorso per cassazione procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - Cariolo e altri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMPERI ALFIO nato a ACI CATENA il 31/03/1957 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso (come integrato da successiva memoria) proposto da Alfio Samperi risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità, peraltro richiede una rivalutazione del fatto non consentita, reiterando i motivi di appello senza confronto con la motivazione della sentenza. Il ricorso è assolutamente generico, la sentenza impugnata (unitamente alla decisione di primo grado in doppia conforme) rileva la vendita di beni nonostante il debito con il fisco. Inoltre, disponeva la vendita della quota di partecipazione nella società RTI Santa Flavia srl nonostante il pignoramento della stessa (era stato nominato custode del bene pignorato).

Il ricorso in cassazione non contiene motivi di legittimità limitandosi a reiterare i motivi di appello e chiedendo alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita. Ed al riguardo deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

i Dichiara inammissibile il ricorso e condanna \lo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così