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Ordinanza — n. 39297/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to request statutory mitigation and excessive penalty claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39297/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Vuolo inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged a two-year prison sentence for the crime of insult, arguing for generic mitigating circumstances and claiming the penalty was excessive. The court rejected these arguments because the statutory mitigation was never requested before the Court of Appeal, and the lower court's sentence was deemed appropriate by both parties.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging a criminal sentence is inadmissible if the statutory mitigation was not requested before the appellate court and the penalty is not contested as excessive by the parties.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statutory mitigation request excessive penalty claim generic mitigating circumstances Cassation procedural rules attenuazione della pena riduzione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
pen., deducendo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena irrogata, espone censure diverse da quelle consentite, in quanto l'applicazione del beneficio di cui all'art. 62-bis cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 589 cod. pen
art. 62-bis cod. pen
pen., deducendo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena irrogata, espone censure diverse da quelle consentite, in quanto l'applicazione del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Vuolo Antonio, nato a Castellammare di Stabia il 28/07/1987 avverso la sentenza del 13/01/2022 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, il quale contesta le determinazioni della sentenza impugnata in tema di trattamento sanzionatorio inflitto per il reato di cui all'art. 589 cod. pen., deducendo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena irrogata, espone censure diverse da quelle consentite, in quanto l'applicazione del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen. non è stato oggetto di richiesta davanti alla Corte d'appello, mentre la pena, commisurata in due anni di reclusione, è stata espressamente ritenuta congrua anche dalle parti, oltre che giustificata dalla Giudice distrettuale in ragione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente