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Ordinanza — n. 39294/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the lawyer signing it was not registered in the special bar for higher courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39294/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the lawyer who signed it was not registered in the special bar required for higher courts. Although the appellant argued the appeal was originally converted from an appeal against a non-appealable sentence, the Court held no exception exists for this conversion scenario. Consequently, the appeal was rejected to prevent evading sanctions for using the wrong procedural means.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 568 comma 5 cod. proc. pen.: The rule rendering a cassation appeal inadmissible when signed by a lawyer not enrolled in the special bar applies even when the appeal is converted from an appeal against a non-appealable sentence, as no derogation is provided for this specific case.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special bar registration higher courts representation procedural conversion appeal de plano inadmissibility lawyer qualification requirements sanction evasion prevention difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Antonello Palagonia, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta essere iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen. e che a nulla rileva il fatto che in origine l'avvocato abbia redatto un atto di appello avverso sentenza inappellabile, convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art.
Art. 568 comma 5 cod. proc. pen.
e che a nulla rileva il fatto che in origine l'avvocato abbia redatto un atto di appello avverso sentenza inappellabile, convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod.proc.pen..
Art. 610 cod. proc. pen.
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza de plano ex. art. 610 cod.proc.pen. nuova formulazione e con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si determina in euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
art. 613 cod. proc. pen
Antonello Palagonia, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta essere iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 568 comma 5 cod.proc.pen
e che a nulla rileva il fatto che in origine l'avvocato abbia redatto un atto di appello avverso sentenza inappellabile, convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod.proc.pen..
art. 610 cod.proc.pen
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza de plano ex. art. 610 cod.proc.pen. nuova formulazione e con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si determina in euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Giurisprudenza citata

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Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233
ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUCCIO PAOLO nato a SCIACCA il 10/01/1969 avverso la sentenza del 13/04/2021 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che l'avv. Antonello Palagonia, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta essere iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen. e che a nulla rileva il fatto che in origine l'avvocato abbia redatto un atto di appello avverso sentenza inappellabile, convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod.proc.pen..

È giurisprudenza consolidata di questa Corte, inverq, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).

Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza de plano ex. art. 610 cod.proc.pen. nuova formulazione e con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si determina in euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente