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Ordinanza — n. 39293/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39293/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39293/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORREALE MAIO nato a PALERMO il 21/03/1951 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto si sviluppa su motivi costituiti da doglianze meramente ripetitive del primo e del terzo motivo di appello, concernenti la violazione del principio del ne bis in idem e l'intervenuta prescrizione. Infatti, è inammissibile il motivo che riproduca integralmente ed esattamente i motivi d'appello senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, perché, in tal caso, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", non raccordandosi a un determinato punto della sentenza impugnata (Cass. 29/10/1996, Del Vecchio, Rv. n. 206507;

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Ordinanza — n. 39293/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nè, trattandosi di ricorso inammissibile, può tenersi conto del periodo successivo alla sentenza d'appello, che è stata emessa il 14/12/2021 e depositata il 31/01/2022, e cioè prima del maturare del predetto termine di prescrizione. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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estensione della procedura procedure di ricorso perenzione dell'istanza di revisione impugnabilità della decisione di rinvio continuazione dell'esecuzione procedimento in corso
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORREALE MAIO nato a PALERMO il 21/03/1951 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto si sviluppa su motivi costituiti da doglianze meramente ripetitive del primo e del terzo motivo di appello, concernenti la violazione del principio del ne bis in idem e l'intervenuta prescrizione. Infatti, è inammissibile il motivo che riproduca integralmente ed esattamente i motivi d'appello senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, perché, in tal caso, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", non raccordandosi a un determinato punto della sentenza impugnata (Cass. 29/10/1996, Del Vecchio, Rv. n. 206507;

Cass 22/02/2002, Palma, Rv. n. 221693). Il requisito della specificità dei motivi, implica infatti, per l'impugnante, l'onere di spiegare le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure, per consentire al giudice del gravame l'esercizio del potere di controllo sul provvedimento impugnato ( Sez. 5, 03/03/1999 n. 2896, Rv. 212610; Sez 1, 31701/1996 n. 5161, Rv. 203513). Rilevato che la Corte di appello ha, in merito alla prima doglianza, affermato che non vi è alcuna corrispondenza storico- naturalistica tra il fatto ascritto all'imputato con sentenza emessa dal Tribunale di Palermo n.5333/2010 e i fatti contestati nel presente procedimento penale, anche mediante raffronto tra il verbale di sequestro del 2009 e il sopralluogo del 2016, da cui emerge la ripresa e prosecuzione delle opere edilizie in epoca antecedente o prossima al 1 aprile 2009, in violazione dell'ordine di demolizione dell'opera già dichiarata abusiva con la sentenza del 2010.

Nè, trattandosi di ricorso inammissibile, può tenersi conto del periodo successivo alla sentenza d'appello, che è stata emessa il 14/12/2021 e depositata il 31/01/2022, e cioè prima del maturare del predetto termine di prescrizione. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 Il Consi) liere estensore Il