Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39292/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the filing lawyer was not registered in the special barroll for higher courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39292/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was drafted by a lawyer not enrolled in the special barroll required for higher courts. The appellant, Del Medico, challenged a lower court judgment regarding liability under specific safety regulations, but the procedural defect of the unqualified counsel took precedence. Consequently, the court rejected the merits of the arguments and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613 c.p.p.; Art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2012: An appeal to the Court of Cassation filed by a lawyer not enrolled in the special barroll is inadmissible, regardless of whether the original appeal was directed to the trial court.

Parole chiave

Generato dall'IA
special barroll requirement Cassation appeal inadmissibility unqualified legal representation procedural defect dismissal criminal procedure code incapacità lavorativa attestata cancellazione dall'albo avvocati ammissione all'avvocatura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2012
art. 613 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova
(cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Del Medico Nicola, nato a Triggiano il 09/03/1965 32 d.-A. 202_c avverso la sentenza del 26/11/2020 del Tribunale di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo Ritenuto che l'atto di impugnazione, articolato in due motivi, i quali contestano l'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 90, comma 9, lett. a), e 157 d.lgs. n. 81 del 2008, ovvero, in subordine, le statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio, risulta sottoscritto da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, e che, anche in caso di conversione o riqualificazione in ricorso per cassazione di un'impugnazione diretta al giudice del merito, la redazione della stessa da parte di avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori determina la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208-01);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente