Cassation court dismisses appeal as vague and unsupported by facts regarding non-prosecution and confiscation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Di Filitto inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant challenged the failure to issue a non-prosecution order and the application of asset confiscation, arguing against an agreement reached under Article 444 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the lower court's confiscation amount was directly calculated based on the evaded VAT from fraudulent invoices.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 2 d.lgs. n. 74/2000; Art. 444 cod. proc. pen.: An appeal lacking specific factual support regarding a request for non-prosecution is inadmissible, and confiscation orders based on evaded VAT are validly applied to the company and the individual defendant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Di Filitto Renato, nato a Montecorvino Rovella il 19/09/1964 avverso la sentenza del 17/02/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, il quale contesta la mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 2000, e l'applicazione della confisca, espone, quanto al primo profilo, censure prive di specificità, siccome non indica alcun elemento a supporto della richiesta di una pronuncia liberatoria, tanto più a fronte dell'accordo ex art. 444 cod. proc. pen., nonché, quanto al secondo profilo, censure manifestamente infondate, poiché la sentenza impugnata rappresenta chiaramente come l'importo della confisca sia stato commisurato proprio all'IVA evasa mediante l'utilizzo delle false fatture, e dispone l'ablazione in via diretta nei confronti della società e, solo in caso di incapienza, per equivalente nei confronti dell'imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente