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Ordinanza — n. 39290/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax fraud conviction for formal administrator lacking specific intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39290/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because both grounds were manifestly unfounded and inappropriate for a court of last instance. The appellant, a formal administrator, challenged the conviction for tax fraud based on alleged lack of specific intent and insufficient reasoning regarding the omission of accounting documents. The court rejected these arguments, noting that the lower court correctly established the crime's objective elements and that the appellant's formal role did not negate liability under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 10 D.Igs. 74/2000; Art. 2 D.Igs. 74/2000: Appeals to the Cassation Court must not re-litigate facts or question the coherence of the lower court's reasoning; a formal administrator remains liable for omissive tax crimes due to statutory duties of vigilance, regardless of lack of specific intent if no evidence proves total lack of interference.

Parole chiave

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tax fraud omissive crime formal administrator liability specific intent requirement Cassation admissibility D.Igs. 74/2000 provisions omissione della contabilità pubblicità dei conti produzione di documenti finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 10 D.Igs. 74/2000
Il primo motivo, censurando la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 10 D.Igs. 74/2000 a carico del ricorrente, amministratore di diritto della società E.
Art. 2 D.Igs. 74/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 42897 del 09/08/2018, Tampieri, Rv. 273939 - 02
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDELI ALESSANDRO nato a ROMA il 10/09/1961 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto si sviluppa su due motivi manifestatamente infondati che propongono questioni non consentite in sede di legittimità. Il primo motivo, censurando la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 10 D.Igs. 74/2000 a carico del ricorrente, amministratore di diritto della società E. hist s.r.I., non è fondato in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e ripropone altresì un accertamento in fatto.

In particolare, la Corte d'appello ha, con argomenti coerenti e logici, affermato la sussistenza del reato di occultamento sul dato oggettivo e sufficiente della mancata esibizione dei documenti contabili al momento dell'accertamento svolto dalla Guardia di Finanza presso l'abitazione del ricorrente, presso lo studio professionale Input Data Service e presso la sede sociale della società E. Just sa.r.I.. Anche il secondo motivo è manifestatamente infondato perché mira a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie a fronte di una motivazione connotata da lineare e coerente logicità; la circostanza del ruolo solamente formale di amministratore di diritto della società è stata correttamente ritenuta ininfluente ai fini della sussistenza del dolo specifico del reato ex art.2 D.Igs. 74/2000 e comunque priva di pregio, posto che "non è presente in atti alcun elemento che dimostri che il Fedeli fosse privo di alcuna possibilità di ingerenza nella gestione della società" (pagina 4 della sentenza impugnata).

Infatti, è orientamento consolidato che "In tema di reati tributari, l'amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli (nella specie emissione di fatture per operazioni inesistenti) quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino" (Sez. 3, n. 42897 del 09/08/2018, Tampieri, Rv. 273939 - 02).

Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si quantifica in euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 Il Consigliere estens