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Ordinanza — n. 39289/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39289/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness and genericity, rejecting the request for a new factual evaluation. The appellant argued for a vicio di motivazione regarding tax assessment and questioned witness revocation, but the court noted these issues were not raised within statutory deadlines or lacked specific factual support. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must be specific and timely; generic complaints regarding motivation or factual re-evaluation without precise grounds result in inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds manifest unfoundedness witness revocation court costs tax offense procedural deadline inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Sentenza n. 16976 del 12/02/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNELLO GIULIO nato a MILANO il 24/05/1957 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, per genericità e in quanto articolato in fatto richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione non consentita. Il ricorso è assolutamente generico, prospetta un vizio di motivazione, sull'accertamento fiscale utilizzato anche per la materia penale; la sentenza impugnata (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) rileva come da un anomalo afflusso sul conto corrente dell'imputato si è accertato il maggior reddito. Del resto in appello non sono stati proposti motivi sulla responsabilità, come evidenziato dalla sentenza impugnata.

La questione della revoca del teste non risulta eccepita nei termini (prima della decisione, vedi Sez. 5 - , Sentenza n. 16976 del 12/02/2020 Ud. (dep. 04/06/2020 ) Rv. 279166 - 0). Anche il motivo sul sequestro risulta generico e manifestamente infondato. Il sequestro è riferito al reato fiscale e non all'altro reato dichiarato estinto per prescrizione (imposta evasa) ai sensi dell'art. 12 bis d. Igs. 74 del 2000, per la confisca diretta e solo in subordine per equivalente. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 'lo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de