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Ordinanza — n. 39288/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39288/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39288/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANELLA GIANFRANCO nato a IGLESIAS il 30/03/1953 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Considerato che l'unico motivo di ricorso eccepisce la omessa motivazione della sentenza in ordine alla richiesta assolutoria dell'imputato per il delitto ex art. 513 bis cod. pen., sul rilievo che le dichiarazioni della parte offesa sarebbero prive di alcun riscontro oggettivo e di prove testimoniali, e che nella denuncia presentata dalla parte offesa in ottobre non si fa alcuna menzione delle minacce ricevute il 26 giugno ma solo dell'episodio del 7 ottobre 2014.

Regesto Legislator

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art. 513 bis cod. pen; Ordinanza — n. 39288/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 513 bis cod. pen., sul rilievo che le dichiarazioni della parte offesa sarebbero prive di alcun riscontro oggettivo e di prove testimoniali, e che nella denuncia presentata dalla parte offesa in ottobre non si fa alcuna menzione delle minacce ricevute il 26 giugno ma solo dell'episodio del 7 ottobre 2014.

Parole chiave

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motivi di cassazione difetto di motivazione cognizione del ricorso per cassazione lacune probatorie censura dell'apprezzamento delle prove parzialità dell'esperto

Disposizioni normative citate

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art. 513 bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANELLA GIANFRANCO nato a IGLESIAS il 30/03/1953 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Considerato che l'unico motivo di ricorso eccepisce la omessa motivazione della sentenza in ordine alla richiesta assolutoria dell'imputato per il delitto ex art. 513 bis cod. pen., sul rilievo che le dichiarazioni della parte offesa sarebbero prive di alcun riscontro oggettivo e di prove testimoniali, e che nella denuncia presentata dalla parte offesa in ottobre non si fa alcuna menzione delle minacce ricevute il 26 giugno ma solo dell'episodio del 7 ottobre 2014.

Trattasi di motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Rilevato che il ricorso si articola con argomentazioni non scandite da necessaria critica e analisi della decisione impugnata che, viceversa, è adeguatamente motivata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagina 2 della sentenza gravata.

Ritenuto che viene richiesta una rivalutazione delle risultanze probatorie, il cui giudizio non è consentito in sede di legittimità e già adeguatamente disaminato dalla Corte territoriale, il ricorso è da considerare inammissibile. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma che si ritiene equo determinare in euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre