Italian court dismisses appeal as generic and unfounded, ordering payment of fines and costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness and generic nature of the grounds presented. The appellant argued for a re-evaluation of the sentencing and motivation, but the court found the appeal lacked specific legal arguments regarding the lower court's reasoning on missing accounting documents and prior sanctions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the court costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; An appeal is inadmissible if its grounds are generic, manifestly unfounded, or request a re-evaluation of facts not permitted by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO GIOVANNI nato a TARANTO il 15/08/1953 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità; peraltro, richiede una rivalutazione del fatto non consentita. Il ricorso è assolutamente generico, prospetta un vizio di motivazione, ma non dice dove e perché; non contiene quindi specifici motivi di legittimità nei confronti della motivazione della sentenza impugnata (che rileva come la mancata esibizione delle scritture contabili emerge pacificamente dal verbale di constatazione acquisito con il consenso delle parti). Anche relativamente al trattamento sanzionatorio la sentenza risulta adeguatamente motivata rilevando i precedenti del ricorrente e la gravità del fatto; comunque, la pena risulta al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci