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Ordinanza — n. 39285/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because second-instance plea bargain sentences do not require reasoning on acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39285/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that a second-instance plea bargain sentence need not address acquittal causes or aggravating circumstances. The appellant argued the lower court failed to justify the sentence under specific procedural articles, but the court held that once an appeal is withdrawn, the second-instance judge's review is limited to non-foregone issues. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay fines and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: A second-instance judge accepting a plea bargain need not reason on the absence of acquittal causes or aggravating circumstances, as the devolutive effect of the appeal limits cognition to matters not waived by the defendant.

Parole chiave

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plea bargain appeal second instance sentencing procedural inadmissibility acquittal causes waiver of appeal remissione della pena sanzioni penali commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso risulta inammissibile in quanto la sentenza emessa ex art. 599 bis, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
con pena concordata e rinuncia ai motivi di appello non deve motivare sull'insussistenza di cause di assoluzione ex art. 129, cod. proc. pen., e sulla misura della pena concordata tra le parti: «A seguito della reintroduzione del c.d.
Art. 616, cod. proc. pen.
Law n. 103 of 2017
art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
art. 129 cod. proc. pen
con pena concordata e rinuncia ai motivi di appello non deve motivare sull'insussistenza di cause di assoluzione ex art. 129, cod.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 - Hoxha e altro
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - Casero
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESTINO UMBERTO nato a GENOVA il 26/03/1976 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAitIsIte-erviso alle partir udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta inammissibile in quanto la sentenza emessa ex art. 599 bis, cod. proc. pen. con pena concordata e rinuncia ai motivi di appello non deve motivare sull'insussistenza di cause di assoluzione ex art. 129, cod. proc. pen., e sulla misura della pena concordata tra le parti: «A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990)» (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 - dep. 05/07/2018, Hoxha e altro, Rv. 27375501; vedi anche Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 27319401).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de