Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39284/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39284/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39284/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Mustafa Ion, nato in Romania il 13/05/1968 avverso la sentenza del 04/10/2021 della Corte d'appello di Trieste; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, il quale contesta le determinazioni della sentenza impugnata in tema di trattamento sanzionatorio inflitto per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006, espone censure manifestamente infondate, in quanto la Corte d'appello, con motivazione incensurabile, ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche valorizzando i sei precedenti penali, uno per rapina e gli altri cinque specifici, ed ha determinato la pena, comunque fissata in misura inferiore alla media edittale, in considerazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato; - —t.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39284/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 256, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006, espone censure manifestamente infondate, in quanto la Corte d'appello, con motivazione incensurabile, ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche valorizzando i sei precedenti penali, uno per rapina e gli altri cinque specifici, ed ha determinato la pena, comunque fissata in misura inferiore alla media edittale, in considerazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato; - —t.

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzioni penali confisca dei proventi di reato precedenti penali rilevanti altri reati cancellazione dall'albo avvocati ripetute violazioni del diritto degli stranieri
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Mustafa Ion, nato in Romania il 13/05/1968 avverso la sentenza del 04/10/2021 della Corte d'appello di Trieste; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, il quale contesta le determinazioni della sentenza impugnata in tema di trattamento sanzionatorio inflitto per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006, espone censure manifestamente infondate, in quanto la Corte d'appello, con motivazione incensurabile, ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche valorizzando i sei precedenti penali, uno per rapina e gli altri cinque specifici, ed ha determinato la pena, comunque fissata in misura inferiore alla media edittale, in considerazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato; - —t.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammis sibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente