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Ordinanza — n. 39279/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive facts and lack of new evidence regarding drug possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39279/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the grounds were factually repetitive of the prior appeal and contradicted established case law. The appellant claimed the possessed substance was for medicinal use on horses, but the lower court found no evidence of such activity and noted the drug was likely for sale given its concealment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay fines and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are factually repetitive of the previous appeal and lack new evidence capable of altering the outcome of the contested judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive grounds appeal drug possession evidence procedural costs award contradictory case law medicinali veterinari possesso illecito di stupefacenti uso proprio

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECA JULIAN nato il 21/11/1984 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta inammissibile in quanto i motivi sono in fatto e reiterativi dell'appello, e risultano, peraltro, in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione. La sentenza impugnata adeguatamente motiva rilevando il possesso da parte del ricorrente della sostanza velenosa (lidocaina) indicata nell'imputazione. Lo stesso ricorrente giustificava alla PG la detenzione della sostanza per un uso quale medicinale per cavalli. La sentenza evidenzia che non risulta provata nessuna attività del ricorrente relativamente ai cavalli e, comunque, se l'uso fosse stato regolare la sostanza sarebbe stata acquistata in farmacia e non da un nordafricano (come dichiarato dal ricorrente).

Da questo la sentenza impugnata desume logicamente la detenzione per la vendita della sostanza, non altrimenti giustificata (celata, del resto, nella macchina del ricorrente). Nel ricorso in cassazione si rappresenta genericamente la destinazione della sostanza per un uso personale ma non si specifica quale sarebbe l'uso personale, risultando smentito dalla sentenza un uso per medicinali per cavalli. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci