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Ordinanza — n. 39278/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on accounting document concealment, citing procedural errors and permanent crime nature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39278/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Ussia Giovanni inadmissible regarding charges of concealing accounting documents. The appellant argued for a different interpretation of witness testimony and questioned the statute of limitations, but the court found these arguments to be procedural violations or factually unsupported reconstructions. Consequently, the court upheld the lower court's finding that the crime of permanent concealment was consummated in 2013 and ordered the appellant to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000; The appeal is inadmissible when the appellant merely proposes a different relevance of evidence rather than a legal error, or when they attempt to reconstruct facts instead of challenging the permanent nature of the crime of concealing accounting documents which persists until the conclusion of the verification control.

Parole chiave

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concealment accounting documents statute of limitations permanent crime nature inadmissible appeal Corte di Cassazione documenti mancanti omissione della contabilità consegna di documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340-01
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ussia Giovanni, nato a Crotone il 13/08/1949 avverso la sentenza del 23/04/2021 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo Ritenuto che il primo motivo di ricorso, il quale contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di occultamento delle scritture contabili, ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, espone censure diverse da quelle consentite in sede di legittimità o comunque manifestamente infondate, perché, nel dedurre il travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni della teste Roversi, in realtà ne prospetta solo una diversa rilevanza, in quanto la Corte d'appello dà conto dell'affermazione della medesima di aver consegnato buste contenenti la documentazione contabile ad un commercialista «dott.

Santangelo», ma diverge dal ricorrente esclusivamente nel ritenere generica l'indicazione di tale professionista, ed in ogni caso evidenzia come dirimenti la mancata produzione della documentazione contabile in questione da parte del ricorrente, in quanto soggetto personalmente e direttamente gravato dell'obbligo giuridico di conservarla, nonché la mancata specificazione, da parte del medesimo, dell'asserito depositario della stessa; Considerato che il secondo motivo di ricorso, il quale contesta la mancata dichiarazione di prescrizione, formula censure in parte diverse da quelle consentite in sede di legittimità, laddove tende ad ascrivere il mancato rinvenimento dei documenti in contestazione alla confusione gestionale o alla mancata formazione degli stessi, prospettando così non vizi logici, ma una diversa ricostruzione dei fatti, e in parte manifestamente infondate, perché il reato di occultamento totale o parziale delle scritture contabili, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, ha natura permanente, perdurando l'obbligo di esibizione dei documenti finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, con la conseguenza che il momento consumativo del reato deve individuarsi nella conclusione di detto accertamento (così, tra le tante, da ultimo, Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340-01), nella specie verificatasi alla data del 27 settembre 2013;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre 2022 Il Consigliere estenso