Criminal appeal dismissed as inadmissible due to representation by a lawyer not enrolled in the special bar registry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was drafted by a lawyer not enrolled in the special bar registry required for higher courts. The appellant, Rossato Sergio, challenged a lower court judgment regarding criminal liability and sentencing mitigation, arguing for specific legal provisions. The court ruled that using an unauthorized lawyer for a cassation appeal triggers automatic inadmissibility under Article 613 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 659 c.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal to the Court of Cassation drafted by a lawyer not enrolled in the special bar registry is inadmissible, regardless of the substantive legal arguments raised.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Rossato Sergio, nato a Nogara il 25/11/1968 avverso la sentenza del 14/09/2021 del Tribunale di Verona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo Ritenuto che l'atto di impugnazione, articolato in due motivi, i quali contestano l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 659 cod. pen., ovvero, in subordine, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., ovvero, in ulteriore subordine, le statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio, risulta sottoscritto da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, e che, anche in caso di conversione o riqualificazione in ricorso per cassazione di un'impugnazione diretta al giudice del merito, la redazione della stessa da parte di avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori determina la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208-01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente