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Ordinanza — n. 39276/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39276/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39276/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDO EMILIO nato a ARZIGNANO il 06/08/1979 avverso la sentenza del 27/09/2021 del TRIBUNALE di VICENZAdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che l'avv. Andrea Cornolò, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta essere iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen. e che a nulla rileva il fatto che in origine l'avvocato abbia redatto un atto di appello avverso sentenza inappellabile, convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod.proc.pen..

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 568 comma 5 cod.proc.pen, art. 610 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 39276/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Andrea Cornolò, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta essere iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen. e che a nulla rileva il fatto che in origine l'avvocato abbia redatto un atto di appello avverso sentenza inappellabile, convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod.proc.pen..

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate violazione delle forme sostanziali motivi di cassazione ritiro della domanda di revisione eccezione di incostituzionalità ricorso straordinario per nullità

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Andrea Cornolò, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta essere iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 568 comma 5 cod.proc.pen
e che a nulla rileva il fatto che in origine l'avvocato abbia redatto un atto di appello avverso sentenza inappellabile, convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod.proc.pen..
art. 610 cod.proc.pen
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza de plano ex art. 610 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDO EMILIO nato a ARZIGNANO il 06/08/1979 avverso la sentenza del 27/09/2021 del TRIBUNALE di VICENZAdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che l'avv. Andrea Cornolò, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta essere iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen. e che a nulla rileva il fatto che in origine l'avvocato abbia redatto un atto di appello avverso sentenza inappellabile, convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod.proc.pen..

È giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr. ex multis Cass. Sez.3, 10/10/1998 n.2233).

Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza de plano ex art. 610 cod.proc.pen. nuova formulazione e con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo quantificare in euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così dec