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Ordinanza — n. 39274/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal criticism against lower court's factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39274/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness and genericity, rejecting the applicant's failure to provide specific legal critiques of the lower court's reasoning. The applicant argued against the conviction for waste disposal, but the appellate court had already established liability based on the applicant's admission of handing over keys and the long-term presence of waste in the premises. Consequently, the court upheld the conviction, noting that reusing appeal arguments without new legal analysis constitutes an impermissible repetition of merits already decided.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it reiterates the grounds of the appeal without specific legal criticism of the lower court's decision, as the court cannot review the merits of adequately motivated judgments.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifest unfoundedness repetition of merits waste disposal liability Cassation procedure legal criticism requirement responsabilità del conduttore

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - Cariolo e altri
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUCIGNAT GRAZIANO nato a PORDENONE il 07/09/1964 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto, e reiterativo dei motivi di appello, senza critiche specifiche di legittimità alla sentenza impugnata. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 256, d. Igs. 152/2006.

2. la Corte di appello evidenzia la sussistenza di un contratto di locazione del capannone dove sono stati rinvenuti i rifiuti in trattamento a carico del ricorrente. Questi è stato all'estero solo per un periodo di tre settimane prima del sequestro, mentre i rifiuti erano presenti nel capannone sin dal maggio 2017. Egli ha comunque ammesso di aver consegnato le chiavi a De Zan e, quindi, la sua responsabilità - anche per la sola messa a disposizione dei locali - risulta certa. Il ricorso, su questi punti, del resto, è estremamente generico e si limita a ritenere un vizio della motivazione della sentenza impugnata, reiterando, peraltro, le motivazioni dell'appello senza nessuna critica specifica, di legittimità, alla decisione impugnata, che ha adeguatamente motivato su tutti i profili dell'appello.

È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così