Ordinanza — n. 39271/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bellati Nicola, nato a Nogara il 07/08/1977 avverso la sentenza del 28/06/2021 della Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, il quale contesta la mancata dichiarazione di prescrizione, è manifestamente infondato, perché il reato per il quale I ricorrente è stato condannato attiene all'omessa presentazione di dichiarazione ai fini IVA per l'armo 2011, commesso alla data del 01/10/2012, ossia ad un reato per il quale il tmpo necessario a prescrivere si consuma non prima del 01/10/2022;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39271/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bellati Nicola, nato a Nogara il 07/08/1977 avverso la sentenza del 28/06/2021 della Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, il quale contesta la mancata dichiarazione di prescrizione, è manifestamente infondato, perché il reato per il quale I ricorrente è stato condannato attiene all'omessa presentazione di dichiarazione ai fini IVA per l'armo 2011, commesso alla data del 01/10/2012, ossia ad un reato per il quale il tmpo necessario a prescrivere si consuma non prima del 01/10/2022;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bellati Nicola, nato a Nogara il 07/08/1977 avverso la sentenza del 28/06/2021 della Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, il quale contesta la mancata dichiarazione di prescrizione, è manifestamente infondato, perché il reato per il quale I ricorrente è stato condannato attiene all'omessa presentazione di dichiarazione ai fini IVA per l'armo 2011, commesso alla data del 01/10/2012, ossia ad un reato per il quale il tmpo necessario a prescrivere si consuma non prima del 01/10/2022;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente