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Ordinanza — n. 39268/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against fraud conviction for selling non-compliant mozzarella as genuine protected food.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39268/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Chirico Benedetto inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraud and selling non-genuine food. The appellant argued that a 2% bovine milk deviation from the 1% limit constituted a minor violation, but the court found this error affected the entire production chain rather than individual items. The decision emphasized that using ingredients differing from prescribed quantities renders the product legally distinct from the declared genuine food, satisfying the elements of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 516 cod. pen.: The use of ingredients in quantities differing from those prescribed in the production discipline and subject to publicity renders the product a different food from that declared, constituting the objective element of the crime of selling non-genuine food as genuine.

Parole chiave

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selling non-genuine food protected food origin fraud in commerce production discipline compliance Cassazione appeal dismissal pratiche commerciali ingannevoli contraffazione di merci indicazioni nutrizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 516 cod. pen.
233553-01, secondo la quale configura il reato di cui all'art. 516 cod.
art. 131-bis cod. pen
art. 516 cod. pen
233553-01, secondo la quale configura il reato di cui all'art. 516 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 9643 del 16/12/2005
Sez. 3, n. 9643 del 16/12/2005, dep.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Chirico Benedetto, nato a Vallo della Lucania il 13/03/1944 :1121902:L avverso la sentenza delL13/01/20221della Corte d'appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, i quali contestano la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con riferimento ai reati di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine e di tentata frode in commercio aggravate dal riferirsi ad un alimento la cui origine e le cui caratteristiche sono protette dalle norme vigenti, nella specie la "mozzarella di Bufala Campana", deducendo la modestia della violazione, per la presenza di una percentuale di latte bovino pari al 2 % a fronte di una tolleranza massima di latte bovino per una percentuale dell'1%, formulano censure manifestamente infondate, in quanto la Corte d'appello ha congruamente ifY1( evidenziato come la discordanza non incide su singoli alimenti, ma sull'intera filiera della produzione;

Considerato che il terzo ed il quarto motivo di ricorso, i quali contestano la ritenuta sussistenza del dolo dei due reati sopra precisati, espongono censure diverse da quelle consentite in sede di legittimità, in quanto la sentenza impugnata ha incensurabilnnente rilevato come l'impiego di ingredienti in quantità differenti da quelle prescritte nell'apposito disciplinare di produzione, ed oggetto di pubblicità, sia da attribuire ad una generale organizzazione produttiva del caseificio di cui era titolare il ricorrente; Ritenuto che il quinto motivo di ricorso, il quale contesta la ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo dei due reati sopra precisati, è manifestamente infondato, in quanto l'impiego di ingredienti in quantità differenti da quelle prescritte nell'apposito disciplinare di produzione, ed oggetto di pubblicità, rende il prodotto un alimento diverso da quello dichiarato (cfr.

Sez. 3, n. 9643 del 16/12/2005, dep. 2006, Bigi, Rv. 233553-01, secondo la quale configura il reato di cui all'art. 516 cod. pen., vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, la vendita di un alimento prodotto senza il rispetto di tutte le modalità di produzione prescritte dal disciplinare); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 settembre 2022 Il Consigliere este