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Ordinanza — n. 39256/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as grounds are repetitive and contradict established case law regarding gambling license requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39256/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because its grounds were repetitive of the prior appeal and contradicted established jurisprudence. The appellant argued for the existence of documentation proving a foreign operator's lack of authorization, but failed to specify which documents were produced or evaluated in the first instance. The court rejected the claim because the lower court correctly found no evidence of a concession act or proof of illegitimate exclusion from competitions.

Regesto Legislator

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Art. 4, 88, r.d. 18 giugno 1931 n. 773; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are repetitive of the prior appeal or in clear contrast with the Court's established case law, and the lower court's decision is adequately motivated by the absence of required licensing or proof of exclusion.

Parole chiave

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gambling license requirement repetitive appeal grounds contradiction of jurisprudence inadmissible cassation appeal AAMS concession act foreign operator authorization art. 616 c.p.p. giuoco e scommessa

Disposizioni normative citate

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Art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401
La sentenza impugnata adeguatamente motiva rilevando l'assenza di licenza per le scommesse e la mancata produzione di un atto di concessione rilasciato dall'AAMS (non risulta provata, del resto, neanche l'illegittima esclusione alla partecipazione): "Integra il reato di cui all'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n.
Art. 88, r.d. 18 giugno 1931 n. 773
401 la raccolta dì scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che svolge attività di intermediazione per conto di allibratore straniero senza il preventivo rilascio della licenza di cui all'art. 88, r.d.
Art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 7129 del 03/12/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROSCIA FRANCESCO nato a BITRITTO il 01/11/1938 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso (come integrato da memoria del 30 luglio 2022) proposto da Proscia Francesco risulta inammissibile in quanto i motivi sono reiterativi dell'appello e risultano in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione. La sentenza impugnata adeguatamente motiva rilevando l'assenza di licenza per le scommesse e la mancata produzione di un atto di concessione rilasciato dall'AAMS (non risulta provata, del resto, neanche l'illegittima esclusione alla partecipazione): "Integra il reato di cui all'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 la raccolta dì scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che svolge attività di intermediazione per conto di allibratore straniero senza il preventivo rilascio della licenza di cui all'art. 88, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, o senza la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare" (Sez. 3 - , Sentenza n. 7129 del 03/12/2020 Ud. (dep. 24/02/2021) Rv. 281473 - 01).

Del resto, nella documentazione prodotta all'udienza del 17 novembre 2017 non si rinviene l'atto di concessione e neanche la richiesta. Nel ricorso in cassazione si rappresenta genericamente la sussistenza di documentazione, ma non si specifica quale sarebbe la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado e non valutata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così