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Ordinanza — n. 39251/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39251/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39251/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello Ancona con la sentenza in epigrafe indicata dichiarato prescritto il reato contestato all'imputato 2. Ricorre in cassazione l'imputato, con un unico motivo di ricorso: violazione di legge e vizio della motivazione in quanto dall'istruttoria dibattimentale emergeva l'innocenza dell'imputato.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39251/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, e per genericità. Del resto, "In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu ocuii, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez.

Parole chiave

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presunzione d'innocenza remissione della pena facoltà di astenersi dal testimoniare ritardo ingiustificato dell'azione penale insufficienza di prove verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
La Corte di appello rileva come dalla istruttoria dibattimentale (testimonianze) non risulta l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in modo assolutamente evidente (constatazione).
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA GIOVANNI nato a MIGNANO MONTE LUNGO il 30/09/1952 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello Ancona con la sentenza in epigrafe indicata dichiarato prescritto il reato contestato all'imputato 2. Ricorre in cassazione l'imputato, con un unico motivo di ricorso: violazione di legge e vizio della motivazione in quanto dall'istruttoria dibattimentale emergeva l'innocenza dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, e per genericità. Del resto, "In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu ocuii, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274). La Corte di appello rileva come dalla istruttoria dibattimentale (testimonianze) non risulta l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in modo assolutamente evidente (constatazione). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d