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Ordinanza — n. 39250/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal criticism and repetition of appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39250/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Enrico Di Miscio inadmissible for manifest unfoundedness and genericity. The appellant reiterated arguments from the second instance without providing specific legal critiques of the lower court's reasoning regarding tax evasion and sentencing. Consequently, the court upheld the conviction based on the adequately motivated findings of fact and law by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely repeats the grounds of the appeal without specific legal criticism of the contested decision, as the court's reasoning is not subject to review when it is adequately motivated.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest unfoundedness genericity of grounds lack of legal criticism repetition of appeal tax evasion liability procedural dismissal sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Art. 5, d. Igs. 74/2000
La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 5, d.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020
Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MISCIO ENRICO nato a NAPOLI il 30/03/1959 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Enrico Di Miscio è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto, e reiterativo dei motivi di appello, senza critiche specifiche di legittimità alla sentenza impugnata. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 5, d. Igs. 74/2000 poiché egli quale legale rappresentante non aveva presentato le dichiarazioni annuali, per l'anno di imposta 2011.

2. Relativamente al dolo di evasione e al superamento della soglia il ricorrente reitera le motivazioni dell'appello e non si confronta con le motivazioni della sentenza che correttamente evidenzia come gli acquisti effettuati dalla società sono provati dalla segnalazione dell'Agenzia delle dogane e le giacenze di magazzino risultano dalla stessa dichiarazione del ricorrente (per l'anno 2010), nell'assenza di elementi contrari non forniti dall'imputato. Per il dolo specifico la sentenza evidenzia il mancato pagamento delle imposte (anche successivo, "In tema di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi {...], la prova del dolo specifico in capo al contribuente può desumersi anche dal comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione" (Sez. 3 - , Sentenza n. 16469 del 28/02/2020 Ud. (dep. 29/05/2020 ) Rv. 278966 - 01) e l'entità del superamento della soglia (vedi Sez. 3 - , Sentenza n. 18936 del 19/01/2016 Ud. (dep. 06/05/2016) Rv. 267022 - 0).

Il ricorso, su questi punti, del resto, è estremamente generico e si limita a ritenere un vizio della motivazione della sentenza impugnata, reiterando, peraltro, le motivazioni dell'appello senza nessuna critica specifica, di legittimità, alla decisione impugnata, che ha adeguatamente motivato su tutti i profili dell'appello. È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801).

Manifestamente infondato e generico anche il motivo sul trattamento sanzionatorio, relativamente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello evidenzia la gravità del reato, in considerazione dell'entità della somma evasa e l'assenza di elementi positivi per il riconoscimento. Anche per la particolare tenuità del fatto la sentenza adeguatamente motiva in considerazione della gravità dei fatti desunta dalle imposte evase (oltre 400.000,00 euro).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cass