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Ordinanza — n. 39247/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to defense attorney's lack of special court registration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39247/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense attorney was not registered in the special roll required for this court. The appellant, Veronica Forte, had the appeal act transmitted under Article 568 of the Code of Criminal Procedure, but the procedural defect lay with the counsel's qualification. Consequently, the court ruled the appeal invalid and ordered the payment of fines and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the defense attorney is not inscribed in the special roll of the court, rendering the procedural act void.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility special attorney roll registration Code of Criminal Procedure procedural defect defense court registration requirement difetto di legittimazione del ministero pubblico prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Maria Grazia Rosamilia, non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.).
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
E' stato trasmesso, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a questa Corte di Cassazione l'atto di appello proposto dalla ricorrente.
Art. 616 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTE VERONICA nato a SALERNO il 18/12/1987 avverso la sentenza del 17/01/2022 del GIP TRIBUNALE di SALERNOigc>speso aP:3"3133 udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E' stato trasmesso, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a questa Corte di Cassazione l'atto di appello proposto dalla ricorrente.

2. Il ricorso risulta inammissibile perché firmato dal difensore, Avv. Maria Grazia Rosamilia, non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/09/