Cassation court dismisses appeal regarding sentencing discretion and statutory mitigation in drug trafficking cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ruling that sentencing determinations fall within the exclusive jurisdiction of the trial judge. The appellant argued for reduced penalties and generic mitigating circumstances, but the appellate court had already rejected claims of minor offense severity based on the organization of drug sales and role division. Consequently, the cassation court held that the lower court's reasoning was sufficient and non-reviewable under the principle of reserved sentencing authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Sentencing decisions and the application of statutory mitigations are reserved to the court of first instance and are inadmissible in cassation unless the lower court's reasoning is manifestly insufficient or contradictory.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENNECA SALVATORE nato a MADDALONI il 19/01/1981 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che con unico motivo di ricorso il ricorrente Senneca Salvatore contesta vizio della motivazione e violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio, in particolare rispetto alla negata concessione delle attenuanti generiche e alla riduzione della pena nei minimi edittali in ordine alla contestazione del delitto di cui all'art. 73 comma 5 D.p.r. 390/1990;
Ritenuto che le determinazioni inerenti al trattamento sanzionatorio sono riservati alla cognizione del giudice di merito ed estranei all'ambito del sindacato di legittimità, non rientrando nel numerus clausus delle censure deducibili nel giudizio di legittimità, riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, alla pagina 3 della sentenza impugnata, negato che i fatti ascritti, sebbene riconducibili al comma 5 dell'art. 73 D.p.r. 309/12990, fossero di lieve entità, sul rilievo della organizzazione delle modalità di commercializzazione dello stupefacente, della reiterazione della condotta illecita e della suddivisione dei ruoli tra i compartecipi.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre