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Ordinanza — n. 39237/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper personal filing and lack of specific grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39237/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay fines and costs. The appellant personally filed the appeal citing a generic violation of Article 444 of the Code of Criminal Procedure without specifying grounds under Article 448, Paragraph 2-bis. The court ruled that appeals against plea bargain sentences require specific grounds regarding consent, correlation, or illegality, and must be submitted by a registered defense attorney rather than personally.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a plea bargain sentence is inadmissible if filed personally by the accused without specific grounds under Article 448, Paragraph 2-bis, and must be submitted by a registered defense attorney.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentence personal filing prohibition defense attorney requirement specific grounds mandate Art. 448 CPP Art. 613 CPP motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 613, cod. proc. pen.
Inoltre, il ricorso è stato proposto personalmente («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Propone ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, con un unico motivo di ricorso: violazione di legge, art. 444 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, con un unico motivo di ricorso: violazione di legge, art. 444 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Inoltre, il ricorso è stato proposto personalmente («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018 - dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANSOTTA FRANCESCO nato a TORINO il 04/11/1958 avverso la sentenza del 23/12/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINO Iciat""ristral" udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Propone ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, con un unico motivo di ricorso: violazione di legge, art. 444 cod. proc. pen.

2. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, o per una pena illegale. Il ricorrente genericamente e senza alcuna specificazione lamenta la violazione dell'art. 444 cod. proc. pen. Inoltre, il ricorso è stato proposto personalmente («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018 - dep. 11/07/2018, P, Rv. 27317701). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci