Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper personal filing and lack of specific grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay fines and costs. The appellant personally filed the appeal citing a generic violation of Article 444 of the Code of Criminal Procedure without specifying grounds under Article 448, Paragraph 2-bis. The court ruled that appeals against plea bargain sentences require specific grounds regarding consent, correlation, or illegality, and must be submitted by a registered defense attorney rather than personally.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a plea bargain sentence is inadmissible if filed personally by the accused without specific grounds under Article 448, Paragraph 2-bis, and must be submitted by a registered defense attorney.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANSOTTA FRANCESCO nato a TORINO il 04/11/1958 avverso la sentenza del 23/12/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINO Iciat""ristral" udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Propone ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, con un unico motivo di ricorso: violazione di legge, art. 444 cod. proc. pen.
2. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, o per una pena illegale. Il ricorrente genericamente e senza alcuna specificazione lamenta la violazione dell'art. 444 cod. proc. pen. Inoltre, il ricorso è stato proposto personalmente («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018 - dep. 11/07/2018, P, Rv. 27317701). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci