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Ordinanza — n. 39236/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding abusive construction liability, ruling factual evaluation belongs to lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39236/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's finding that he was the client of an illegal construction project and that the work was not completed. The court held that determining factual liability and the extent of the abuse are matters for the trial judge, not the cassation court.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: The Court of Cassation cannot review factual evaluations or the reconstruction of events regarding criminal liability, reserving such determinations exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

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abusive construction liability cassation inadmissibility factual evaluation review client determination procedural costs award violazione di domicilio pretesa abusiva del locatore costruzione abusiva

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA COGNATA FRANCESCO nato a LICATA il 16/02/1974 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che le doglianze formulate investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto in ordine alla riconducibilità al ricorrente delle opere abusive quale committente, in ordine al fatto che i lavori fossero in corso e non ultimati nonché in relazione alla modesta entità dell'abuso edilizio ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., trattandosi di sostituzione di una ringhiera in ferro con una recisione in muratura.

Ritenuto che tali profili di valutazione sono riservati alla cognizione del giudice di merito ed estranei all'ambito del sindacato di legittimità, non rientrando nel numerus clausus delle censure deducibili nel giudizio di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Rilevato che il motivo, censurando la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità a carico del ricorrente, non è fondato in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e ripropone altresì un accertamento in fatto. In particolare, la Corte d'appello ha, con argomenti coerenti e logici, affermato che il ricorrente fosse l'esecutore delle opere abusive realizzate, circostanza desumibile dal fatto che lo stesso era assegnatario della casa popolare, ove risiedeva e domiciliava con la famiglia, e che era presente sui luoghi al momento dell'accertamento e del sequestro.

Rilevato che anche il secondo motivo di ricorso, oltre che essere generico e ripetitivo di doglianze adeguatamente vagliate dal giudice di merito, non merito accoglimento, posto che il giudice ha ritenuto che l'abuso non fosse di modesta entità per le modalità della condotta e stante la realizzazione degli abusi su immobile di proprietà dello IACP. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma che si ritiene equo determinare in euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 Il onsigl re es ensore Il Presidente D E POS1