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Ordinanza — n. 39233/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed due to appeal document signed by lawyer unqualified for supreme court representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39233/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luo Yi Long's appeal inadmissible because the petition was signed by a defense attorney not enrolled in the special register for supreme court representation. Although the appeal challenged charges regarding illegal animal fur importation and potential non-prosecution grounds, the court focused on the procedural defect of the document's signature. Consequently, the appeal was rejected regardless of the merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 5 d.lgs. n. 275/2001; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if drafted by a lawyer unqualified to appear before supreme courts, rendering the document void for lack of proper representation.

Parole chiave

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inadmissible appeal unqualified lawyer special register Cassazione representation procedural defect criminal appeal court costs eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 5 d.lgs. n. 275 del 2001
Art. 131-bis cod. pen.
275 del 2001, concernente l'introduzione illegale in Italia di pellicce animali, ovvero, in subordine, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod.
art. 131- bis cod. pen
275 del 2001, concernente l'introduzione illegale in Italia di pellicce animali, ovvero, in subordine, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova
(cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Luo Yi Long, nato in Cina il 09/10/1960 avverso la sentenza del 01/07/2021 del Tribunale di Chieti; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo Ritenuto che l'atto di impugnazione, articolato in cinque motivi, i quali contestano l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 275 del 2001, concernente l'introduzione illegale in Italia di pellicce animali, ovvero, in subordine, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., ovvero, in ulteriore subordine, statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio, risulta sottoscritto da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, e che, anche in caso di conversione o riqualificazione in ricorso per cassazione di un'impugnazione diretta al giudice del merito, la redazione della 4- pf stessa da parte di avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori determina la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. 't proc. pen. (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208-01);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden