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Ordinanza — n. 39228/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-litigating facts already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39228/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had already correctly assessed the evidence regarding the criminal offense of concealing income by a sports association. The Court rejected the appeal because it merely reproduced these previously evaluated facts without new grounds.

Regesto Legislator

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Art. 10 D.Igs. 74/2000; Art. 364 c.p.p.: Appeals that merely re-litigate facts and evidence already adequately examined and dismissed by the court of first instance are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-litigation of facts criminal concealment sports association court costs omissione della contabilità reddito non dichiarato contabilità commerciale

Disposizioni normative citate

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Art. 10 D.Igs. 74/2000
Art. 2 comma 1 legge n. 398/1991
Art. 2 comma 2, 3 e 4 legge n. 398/1991
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANOLI BENVENUTO nato a SPIRANO il 12/09/1957 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che le doglianze formulate investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto in ordine alla revoca delle agevolazioni contabili e fiscali concesse alla società sportiva dilettantistica della quale il ricorrente riveste la qualifica di rappresentante legale e in ordine alla conseguente contestazione della mancata conservazione delle distinte di incasso e delle fatture di cui è obbligatoria la conservazione ai sensi del reato di cui all'art. 10 D.Igs. 74/2000.

Rilevato che il ricorso non è fondato in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e ripropone altresì un accertamento in fatto. In particolare, la Corte d'appello ha, con argomenti coerenti e logici, affermato la sussistenza del reato di occultamento sotto il profilo oggettivo e soggettivo, posto che l'associazione dilettantistica sportiva, anche se esentata dalla tenuta della contabilità ai sensi dell'art. 2 comma 1, era comunque tenuta agli adempimenti di cui all'art. 2 comma 2, 3 e 4 della medesima legge n. 398/1991, e quindi obbligata ad emettere, conservare e annotare nella distinta di incasso o nella dichiarazione di incasso qualunque provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, adempimenti peraltro strumentali all'imposizione fiscale e alla prova del mancato superamento della soglia prevista per fruire del particolare regime fiscale, non essendo affatto necessario, ai fini dell'integrazione della fattispecie penale, che la condotta frapponga un insuperabile impedimento alla ricostruzione reddituale.

Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo quantificare in euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside