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Ordinanza — n. 39227/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as procedural defects and factual review reserved for trial court under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39227/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the trial court erred in evaluating evidence regarding the cessation of the crime and the start of the prescription period. The court ruled that such factual assessments and the interpretation of the provincial command note fall within the exclusive jurisdiction of the trial judge and are not valid grounds for cassation under the statutory list of admissible complaints.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448 comma 2 bis cod. proc. pen.: The cassation court cannot review factual evaluations or the reconstruction of events by the trial judge; appeals must strictly adhere to the enumerated grounds of admissibility, excluding general errors in fact-finding or procedural discretion.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual review trial court prescription period calculation enumerated grounds appeal procedural costs award procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia contratto successorio di rinuncia abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Rilevato che tali profili di censura sono riservati alla cognizione del giudice di merito ed estranei all'ambito del sindacato di legittimità in relazione ad una pronuncia emessa ex art. 444 cod.proc.
Art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che il capo di imputazione indica come data conclusiva della condotta delittuosa il 10.12.2017, e che il giudice ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. alla luce del contenuto della annotazione del Comando Provinciale di Rovigo del 16/11/2016.
Art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.
pen., non rientrando nel numerus clausus delle censure deducibili nel giudizio di legittimità, ex art. 448, comma 2 bis, cod.
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che il capo di imputazione indica come data conclusiva della condotta delittuosa il 10.12.2017, e che il giudice ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod.proc. pen
Rilevato che tali profili di censura sono riservati alla cognizione del giudice di merito ed estranei all'ambito del sindacato di legittimità in relazione ad una pronuncia emessa ex art. 444 cod.proc. pen., non rientrando nel numerus clausus delle censure deducibili nel giudizio di legittimità, ex art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUISE GLENDA nato a ROVIGO il 09/05/1990 avverso la sentenza del 19/04/2021 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAdato avidso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che la ricorrente invoca la prescrizione intervenuta dopo sentenza della cassazione di annullamento senza rinvio; evidenzia che in sede di rinvio il procedimento veniva definito ex art. 444 cod. proc, pen. senza che vi sia stata alcuna rinuncia espressa alla prescrizione. Ritenuto che le doglianze formulate investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto in ordine all'ultimo spargimento di fango nei fondi, avvenuta nel 2014 e quindi in ordine alla cessazione della permanenza del reato contestato, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione.

Considerato che il capo di imputazione indica come data conclusiva della condotta delittuosa il 10.12.2017, e che il giudice ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. alla luce del contenuto della annotazione del Comando Provinciale di Rovigo del 16/11/2016. Rilevato che tali profili di censura sono riservati alla cognizione del giudice di merito ed estranei all'ambito del sindacato di legittimità in relazione ad una pronuncia emessa ex art. 444 cod.proc. pen., non rientrando nel numerus clausus delle censure deducibili nel giudizio di legittimità, ex art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 50, I. 23/06/2017, n. 103, a norma del quale il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Rilevato che la censura sollevata non afferisce al novero dei motivi elencati tassativamente dall'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. e che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo quantificare in euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presi