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Ordinanza — n. 39223/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds and lack of decisive expert evidence regarding counterfeit media.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39223/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments and the lack of decisive evidence. The appellant claimed a violation of law regarding the failure to renew the investigation with a decisive expert report on counterfeit media, but the court held that expert opinions are neutral means of proof not subject to party control. Consequently, the lower court's decision on mitigating circumstances was upheld as a matter of merit, and the appellant was ordered to pay fines and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 495, comma 2 c.p.p.: Expert opinions are neutral means of proof and cannot constitute decisive evidence for cassation appeals unless they serve as a means of discharge with decisive character.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds decisive evidence expert opinion procedural costs contratto in materia informatica abuso di un impianto per l'elaborazione di dati assistenza giudiziaria in materia civile

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.
Art. 495, comma 2 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017
Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012
27093601; vedi anche Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012 - dep.
Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013
25370701; Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013 - dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOLO MARIO nato a PALERMO il 14/12/1964 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità. Il ricorso è assolutamente generico, prospetta un vizio di motivazione, e una violazione di legge sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria con una prova decisiva (la perizia sui supporti contraffatti). La perizia non è mai una prova decisiva: «La mancata effettuazione di un accertamento peritale [...] non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività» (Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017 - dep. 31/08/2017, A e altro, Rv. 27093601; vedi anche Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012 - dep. 09/11/2012, Ritorto e altri, Rv. 25370701; Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013 - dep. 14/02/2013, Sciarra, Rv. 25515201).

2. Sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la sentenza risulta adeguatamente motivata con il richiamo ai numerosi precedenti penali dell'imputato. Si tratta di una valutazione di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d