Cassation court dismisses appeal against tax fraud conviction for failing to meet admissibility requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged a conviction for tax fraud based on unfiled VAT payments, arguing logical flaws in the lower court's reasoning regarding the attribution of debt and the validity of accounting records. The court rejected these arguments, noting that the first ground of appeal did not identify specific logical defects in the judgment's motivation, while the second ground was deemed manifestly unfounded given the sentence's alignment with statutory guidelines and the defendant's criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000; Appeals against criminal judgments must identify specific logical defects in the motivation to be admissible; generic censure of factual findings or lack of logical flaws renders an appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Telese Salvatore, nato a Napoli il 21/10/1958 avverso la sentenza del 26/10/2021 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e le conclusioni presentate dal ricorrente; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo Ritenuto che il primo motivo di ricorso, il quale contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, integrato dall'omesso versamento di 296.588,00 euro di IVA dovuta per l'anno 2015, espone censure diverse da quelle consentite in sede di legittimità, in quanto non evidenzia vizi logici della motivazione della sentenza impugnata, la quale ha spiegato compiutamente perché la dichiarazione sul debito IVA del 2015 esposta nel Modello Unico 2016 è riferibile al ricorrente, e perché sono inattendibili sia le dichiarazioni integrative presentate solo nel 2019 per VIVA del 2015 per rappresentare, senza alcuna allegazione, un debito pari a zero, sia gli estratti delle scritture contabili prodotti in giudizio, non vidimati e mai trasmessi all'Agenzia delle Entrate per contestare l'accertamento;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, il quale contesta la determinazione della pena, formula censure manifestamente infondate, in quanto la pena irrogata, pari ad un anno di reclusione, è inferiore alla media edittale ed è stata giustificata in ragione della gravità del fatto e dei molteplici precedenti penali a carico del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pres