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Ordinanza — n. 39214/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for non-notification claim rejected by service records and domicile election.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39214/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Carmela Settembrini's appeal inadmissible due to a manifestly unfounded claim of non-notification. Although Settembrini alleged the appeal act was never served, the court found her domicile election and service records at her lawyer's office on July 22, 2021, proved correct notification. Consequently, the court rejected her procedural objection and ordered her to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A procedural objection based on non-notification is inadmissible when service records and the defendant's elected domicile conclusively demonstrate that the act was properly served.

Parole chiave

Generato dall'IA
non-notification objection service of process elected domicile inadmissible appeal Corte di Cassazione procedural defect court costs notificazione viziata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SETTEMBRINI CARMELA nato a REGALBUTO il 27/03/1959 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che il ricorso proposto è basato su un unico motivo manifestamente infondato, in quanto la ricorrente Carmela Settembrini con unico motivo eccepisce la mancata notifica alla parte dell'atto introduttivo nel giudizio d'appello, perché palesemente smentito dagli atti processual0. Considerato che dal verbale di identificazione del 29/09/2017 risulta che la ricorrente ha eletto domicilio presso lo studio del difensore Mario Fortunato in Milano via San Senatore n. 6/2, e che la notifica del decreto di citazione in appello destinata alla imputata è stata eseguita correttamente nel domicilio eletto in data 22/07/2021 presso il difensore e in pari data al difensore in proprio.

Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo quantificare in euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente