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Ordinanza — n. 39212/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded and repetitive grounds lacking legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39212/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were manifestly unfounded, repetitive, and lacked substantive legal critique. The appellate court had already thoroughly reasoned the respondent's liability and the timing of the crimes, noting that works were not completed at the time of the offense. Consequently, the court refused to evaluate subsequent prescription issues or the continuity of offenses, ruling that the appeal could not form a valid challenge.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; The inadmissibility of a cassation appeal due to manifestly unfounded grounds precludes the formation of a valid challenge relationship, thereby excluding the possibility of raising or declaring causes of non-punishability such as prescription.

Parole chiave

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manifestly unfounded grounds inadmissibility of appeal repetitive arguments lack of legal critique prescription of crime continuity of offenses procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 43173 del 05/07/2017
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
(Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep.
Sez. 6, Sentenza n. 3353 del 02/12/1993
Generico, manifestamente infondato e, comunque, non proposto in sede di appello il motivo sulla applicazione della continuazione, tra le contravvenzioni edilizie e il reato di violazione dei sigilli (vedi per la configurabilità della continuazione Sez. 6, Sentenza n. 3353 del 02/12/1993 Ud.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERMO MARIA ROSARIA nato a TORRE DEL GRECO il 05/10/1953 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, articolati solo in fatto e ripetitivi delle argomentazioni dei motivi di appello senza reali critiche di legittimità alla decisione. La Corte di appello ha con esauriente motivazione, immune da vizi di manifesta illogicità o contraddizioni, dato conto del suo ragionamento che ha portato all'affermazione della responsabilità della ricorrente, e all'accertamento del tempo dei commessi reati, rilevando che al momento dell'accertamento i lavori non erano completati nella loro unitarietà (Sez. 3, Sentenza n. 43173 del 05/07/2017 Ud. (dep. 21/09/2017 ) Rv. 271336 - 0).

2. Al momento della decisione di appello, quindi, i reati non erano prescritti. L'inammissibilità del riscorso esclude la valutazione della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata: «Linammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266).

2. Generico, manifestamente infondato e, comunque, non proposto in sede di appello il motivo sulla applicazione della continuazione, tra le contravvenzioni edilizie e il reato di violazione dei sigilli (vedi per la configurabilità della continuazione Sez. 6, Sentenza n. 3353 del 02/12/1993 Ud. (dep. 18/03/1994 ) Rv. 198976 - 0). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C