Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive grounds not in the admissible list.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by four individuals inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants challenged a second-instance judgment regarding their fines and the confiscation of funds found in their accounts, arguing the amounts were disproportionate and derived from legitimate sources like pensions and wages. The court ruled that these arguments were merely repetitive of issues already fully examined and rejected by the lower court, which had thoroughly analyzed the lack of evidence supporting the appellants' claims of lawful income.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based on grounds already fully examined and rejected by the court of first instance, or falling outside the closed list of admissible grounds for review, are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE ROSA SALVATORE nato a CASAVATORE il 16/10/1961 NICOLELLA EDUARDO nato a CASAVATORE il 28/08/1961 POSTIGLIONE LUIGI nato a CASORIA il 17/05/1977 FIORE VINCENZO nato a CASAVATORE il 06/03/1961 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che il ricorso proposto è basato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili concernenti il trattamento sanzionatorio e la revoca della confisca per sproporzione delle somme di danaro rinvenute nella disponibilità dei ricorrenti, il quali assumono che siano state realizzate in epoca lontana dai fatti contestati, la cui liceità è comprovata dalla causale dell'accredito, costituita dalla corresponsione di un TFR, e da redditi di lavoro; quindi perfettamente coerenti ed adeguate al loro stile di vita.
Considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio e alla confisca sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle approfondite considerazioni formulate alla pagina 6 della sentenza impugnata, laddove si è ritenuta congrua la sanzione concordata a seguito di rinuncia ai motivi di appello, si è fatto riferimento all'assenza di legittime fonti di reddito da cui poter desumere la disponibilità delle somme di danaro rinvenute preso le abitazioni dei ricorrenti, si è constatata la genericità delle argomentazioni difensive circa la legittima provenienza da attività di lavoro, prive di qualsiasi riscontro.
Rilevato che pertanto che i ricorsi devePuessere dichiarato inammissibilè, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo quantificare in euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma