Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed the cassation petition instead of using a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the defendant personally submitted the petition rather than having it signed by a qualified defense attorney. The lower court had convicted the defendant of a specific offense, but the procedural defect in filing the appeal rendered the request void under recent legislative amendments. Consequently, the court ordered the defendant to pay fines and procedural costs as a sanction for the improper filing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The cassation appeal must be signed by a qualified defense attorney; personal submission by the accused renders the petition inadmissible and triggers fines and cost penalties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTILLE ANIELLO nato a POMPEI il 04/05/1981 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIpe-~o-erl+e-perrhr udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata di condanna del ricorrente ad anni 1 di reclusione per il reato di cui all'art 5, d. Igs. 74 del 2000.
2. Propone ricorso in cassazione l'imputato, personalmente.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018 - dep. 11/07/2018, P, Rv. 27317701). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il