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Ordinanza — n. 39207/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed the cassation petition instead of using a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39207/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the defendant personally submitted the petition rather than having it signed by a qualified defense attorney. The lower court had convicted the defendant of a specific offense, but the procedural defect in filing the appeal rendered the request void under recent legislative amendments. Consequently, the court ordered the defendant to pay fines and procedural costs as a sanction for the improper filing.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The cassation appeal must be signed by a qualified defense attorney; personal submission by the accused renders the petition inadmissible and triggers fines and cost penalties.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing of cassation qualified defense attorney requirement procedural defect sanction Art. 613 c.p.p. violation inoltro della dichiarazione fiscale procedura giudiziaria tributaria procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod.
Art. 616 c.p.p.
Law no. 103 of 23 June 2017
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018 - dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTILLE ANIELLO nato a POMPEI il 04/05/1981 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIpe-~o-erl+e-perrhr udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata di condanna del ricorrente ad anni 1 di reclusione per il reato di cui all'art 5, d. Igs. 74 del 2000.

2. Propone ricorso in cassazione l'imputato, personalmente.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018 - dep. 11/07/2018, P, Rv. 27317701). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il